05/05/2016
Grazie all'accordo tra l'ABI e i Tribunali e alle riforme del Codice di Procedura Civile intervenute dopo il 2007, ottenere un mutuo in tempo per l'acquisto di una casa all'asta non è più una "mission impossible". Vediamo insieme cosa è cambiato e tutti i passi da seguire per rispettare le tempistiche.
Fino a poco tempo fa, non era facile ottenere un mutuo per l'acquisto di un immobile all'asta. Una difficoltà dovuta soprattutto al disallineamento delle tempistiche tra tribunale e istituti di credito che spesso non riuscivano a garantire al cliente l'erogazione dell'importo entro i termini di pagamento dall'asta definiti dal giudice (di solito 60gg). Istituto di credito e tribunale viaggiavano pertanto su due binari diversi e alla fine a rimetterci era il cliente.
È così che nel 2014, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) e i Tribunali Italiani hanno rivisto la convenzione risalente al 2003, soprattutto alla luce della citata riforma del c.p.c., per rendere possibile la stipula del mutuo e conseguente erogazione anche in anticipo rispetto al decreto di trasferimento dell'immobile. Una novità che ha allargato l'accesso al mondo delle aste a una vasta platea di cittadini e imprese.
L'elenco dell'ABI
Sul sito abi.it è presente un elenco aggiornato con tutte le banche convenzionate per ogni singolo tribunale. Chi intende chiedere un mutuo per acquistare casa tramite asta giudiziaria può consultare l'elenco e individuare una o più banche a cui chiedere informazioni e, ovviamente, un preventivo.
Tutti gli step dell'istruttoria
Per l'acquirente è importante rivolgersi alla banca con largo anticipo rispetto all'asta. A prescindere dalla tipologia di casa acquistata, così come avviene per le normali compravendite, l'istituto di credito deve verificare la situazione reddituale del cliente, stabilire l'importo che può essere erogato e le condizioni che possono essere applicate.
Se la richiesta ha esito positivo, la banca garantisce al cliente la sua disponibilità a concedere il mutuo con un contratto preliminare. Forte di questa garanzia e grazie all'accordo tra l'ABI e il tribunale, il cliente che si presenta all'asta ha la certezza, in caso di aggiudicazione del bene, di ottenere dalla banca l'intervento nel pagamento del saldo prezzo secondo quanto pattuito.
In base al nuovo disposto dell'art.585 c.p.c., il mutuo ipotecario può essere quindi stipulato ed erogato, direttamente in favore della procedura, nei termini pattuiti per il pagamento del saldo prezzo, indipendentemente che avvenga contestualmente l'emissione del decreto di trasferimento del Giudice.
Infatti, anche se differito, il decreto di trasferimento dovrà essere contestuale all'iscrizione dell'ipoteca concessa.
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