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Come per tutte le vendite immobiliari, oltre al prezzo di aggiudicazione si pagano i soli oneri fiscali (iva o imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale, bolli), con le agevolazioni fiscali previste anche per le vendite private (ad es. benefici per la prima casa, benefici per coltivatori diretti o imprenditori agricoli, etc.) e le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la voltura catastale, effettuati a cura della Cancelleria o del Notaio.
La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. Con il decreto di trasferimento il Giudice ordina la cancellazione di tutte le ipoteche e i pignoramenti esistenti. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo del prezzo e oneri fiscali.
Le spese di trascrizione e cancellazione sono, a seconda del Tribunale di competenza, o interamente a carico della procedura, oppure a carico dell'acquirente. Per gli immobili occupati dai debitori o da altri soggetti privi di titolo opponibile alla procedura esecutiva (è opponibile ad es. il contratto di locazione registrato in data anteriore alla trascrizione del pignoramento), il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo per ottenere il rilascio dei locali, che potrà essere richiesto all'Ufficiale giudiziario al di fuori delle ordinarie procedure previste per gli sfratti. Se ci sono spese condominiali arretrate l'acquirente è tenuto a pagare quelle dell'anno in corso e del precedente.
La NORMATIVA di riferimento contempla gli articoli dal 474 al 632 del codice di procedura civile (aggiornati alla Legge n° 52 del 24 Febbraio 2006)
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